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La totalizzazione guadagna «appeal»

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Domenica 25 Marzo 2012

Dopo la Riforma Monti la totalizzazione potrebbe guadagnare appeal. Perché la pensione può arrivare prima e costare meno di quella di vecchiaia e di quella anticipata nel regime ordinario.
La totalizzazione consiste nella possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione. A differenza della ricongiunzione non comporta il trasferimento oneroso dei contributi da una gestione all'altra, ma semplicemente la sommatoria di "spezzoni" di contribuzione maturati presso diversi enti o casse.
La riforma Monti ha cancellato il vincolo della consistenza minima di tre anni dei periodi da sommare, cosicché tutta la contribuzione può essere valorizzata e nessun periodo di lavoro risulta improduttivo di benefici pensionistici.
In totalizzazione si possono ottenere le pensioni:
- di vecchiaia, al compimento di 65 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione;
- di anzianità, a qualsiasi età con almeno 40 anni di contributi (tranne quelli figurativi di malattia e disoccupazione).
Questi requisiti, identici per uomini e donne, sono specifici della prestazione in totalizzazione: ciò significa che per ottenere la pensione non occorre attendere la maturazione dell'età o dell'anzianità (spesso più elevate) previste dai singoli enti o casse professionali dove sono accreditati i contributi.
La pensione in totalizzazione decorre dopo 18 mesi dal conseguimento del requisito. Nell'ipotesi di vecchiaia, dunque, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al mese successivo al compimento dei 66 anni e mezzo. Il che comporta un leggero svantaggio per i lavoratori rispetto al nuovo regime generale di vecchiaia della riforma Monti, che fissa la decorrenza per gli uomini al compimento dei 66 anni. Lo svantaggio è più marcato per le lavoratrici del settore privato, che almeno fino al 2017 possono contare su requisiti più favorevoli. Per contro, nella prestazione di anzianità la totalizzazione vince rispetto al regime generale sia per gli uomini che per le donne, presentando due significativi vantaggi:
- sono sufficienti 40 anni di contributi rispetto ai 42 anni e un mese necessari per la pensione anticipata (41 e un mese per le lavoratrici);
- l'età è irrilevante, mentre non lo è affatto per la nuova pensione anticipata, che penalizza chi la consegue con meno di 62 anni con una decurtazione permanente della rendita (fatta salva la disciplina transitoria per coloro che raggiungono il requisito entro il 2017 senza l'ausilio di contribuzione figurativa di disoccupazione e per congedo straordinario per handicap grave).
La totalizzazione comporta però un effetto negativo: la quota di pensione a carico dell'Inps, indipendentemente dall'epoca di maturazione della sottostante contribuzione, è calcolata con il sistema contributivo, salvo quando il lavoratore abbia raggiunto i 20 anni di contribuzione nell'Inps.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I quesiti pubblicati in questa pagina sono stati presi dal forum dell'Esperto risponde organizzato per l'evento Tuttopensioni che si è svolto lunedì 19 marzo. Le risposte sono consultabili su www.ilsole24ore.com/tuttopensioni.
Un team di esperti è ancora impegnato a fornire i chiarimenti chiesti dai lettori: sono infatti arrivate migliaia di domande che saranno soddisfatte nei prossimi giorni.

1)
Possibile cumulare periodi inferiori a 3 anni
Ho nella prima parte lavorativa contributi Inps per anni 20; successivamente mi sono iscritto alla gestione separata per 4 mesi; in ultimo a partire dal novembre 2003 sono iscritto all'Inpdap. Nel 2024 potrei chiedere la pensione anticipata sommando tutti i periodi sopraindicati? Anche i contributi figurativi (6 mesi di disoccupazione) rientreranno nel mio conteggio?
Il decreto "salva Italia" ha soppresso all'articolo 1 del Dlgs 42/2006 le parole «di durata non inferiore a tre anni». Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tenuto conto che la disposizione ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso alla totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs 42/2006, relativamente alla pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva. Peraltro, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi (finestra mobile di 18 mesi). La misura del trattamento della pensione totalizzata è determinata sulla base della disciplina prevista in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in pro-quota. Ciascuna gestione provvede a liquidare il pro-quota di competenza tenendo conto esclusivamente dei propri periodi di iscrizione. Ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento.

  CONTINUA ...»

Domenica 25 Marzo 2012
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